Modalità risparmio energetico


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Legge di Bilancio 2026

 

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un aumento dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva, applicabile al regime di rivalutazione delle partecipazioni quotate e non quotate, che passa dal 18% al 21%. Tale incremento ha efficacia a partire dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite al 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026.

Legge di Bilancio 2025

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), non modificata dalla Legge di Bilancio 2026, ha reso permanente e valido ogni anno il regime di rivalutazione delle partecipazioni quotate e non quotate.

Rivalutazione delle partecipazioni

Il regime di rivalutazione delle partecipazioni consente di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate, assoggettandoli ad un’imposta sostitutiva più favorevole rispetto all’imposta ordinaria generalmente applicata. È possibile quindi rideterminare il valore delle partecipazioni, siano esse negoziate o meno in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, in proprio possesso alla data del 1° gennaio di ciascun anno e ancora in portafoglio alla data della richiesta. Eventuali richieste di adesione dovranno essere effettuate entro il 30 novembre successivo all’anno di cessione.

 

La rivalutazione delle partecipazioni può avvenire sia in regime di risparmio amministrato, sia in regime dichiarativo e interessa solo le persone fisiche, le società semplici o soggetti assimilati non esercenti attività di impresa, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

 

Gli strumenti già rivalutati nell’anno precedente potranno essere nuovamente oggetto di rivalutazione, ma non è possibile rivalutare gli stessi strumenti nel corso del medesimo anno.

 

Grazie all’applicazione di un’imposta sostituiva del 21% sull’intera partecipazione, il nuovo prezzo medio di carico fiscale delle partecipazioni quotate rivalutate sarà il risultato dalla media aritmetica del prezzo della partecipazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per le partecipazioni non quotate il nuovo prezzo medio di carico fiscale sarà invece pari all’intero valore della partecipazione attestato da una perizia di stima redatta o asseverata da un professionista*.

 

Tuttavia, nel caso in cui la cessione di una partecipazione rivalutata generasse successivamente una minusvalenza, quest’ultima non potrà essere compensata con eventuali plusvalenze preesistenti. Inoltre, il titolo così rivalutato avrà una gestione fiscale separata non solo rispetto agli altri titoli, ma anche nel caso di eventuali acquisti successivi del medesimo titolo.

 

Per valutarne l’effettiva convenienza è quindi importante considerare:

- se si intende vendere i titoli a breve o se ci sono aspettative rialziste;

- se vi sono minusvalenze già utilizzabili e magari in scadenza.

 

Per saperne di più

 

Per ulteriori informazioni sono a disposizione l'Advisor di riferimento, le nostre Filiali e/o il Servizio Clienti.

 

* Professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti o esperti contabili oppure iscritto nel registro dei revisori legali; un perito regolarmente iscritto alle camere di commercio ai sensi dell’art. 32 del RD n. 2011/1934.