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Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

 

Il Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa o Fondo di Solidarietà (Legge n. 244/2007 e successive modificazioni) consente ai titolari di un mutuo prima casa, che soddisfano determinate condizioni, di beneficiare della sospensione del pagamento delle intere rate fino a 18 mesi.


La sospensione può essere richiesta al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. 


Il Fondo di Solidarietà è gestito da Consap S.p.A. che valuta autonomamente il rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo.

A chi è destinato

 

È possibile richiedere la sospensione del mutuo qualora uno dei cointestatari possieda un ISEE non superiore a 30.000 euro e rientri in una delle seguenti situazioni:

 

  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.) con attualità dello stato di disoccupazione;
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
     

A quali mutui si applica

 

Il Fondo di Solidarietà è riservato ai mutui prima casa:

 

  • relativi a immobili adibiti ad abitazione principale di importo massimo pari a 250.000 euro, che non appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non abbiano caratteristiche di lusso;
  • in ammortamento da almeno un anno;
  • che non abbiano già fruito della sospensione per un periodo superiore o uguale a 18 mesi complessivi (eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca rientrano nel periodo massimo di 18 mesi);
  • che non fruiscono di agevolazioni pubbliche.


La misura è applicabile anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti non superiore a 90 giorni consecutivi. Non deve essere tuttavia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto, né deve essere stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

Per ulteriori dettagli sui requisiti di accesso consulta la pagina dedicata di Consap e/o la normativa di riferimento.

 

Come funziona

 

È possibile beneficiare della sospensione dell’intera rata per un massimo di 18 mesi.


In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la misura è invece consentita per una durata non superiore a: 

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni; 
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

 

La richiesta della sospensione comporta un allungamento della durata del mutuo per un numero di mesi pari al numero delle rate sospese. 

Durante il periodo di sospensione maturano gli interessi compensativi, che verranno calcolati sul debito residuo al tasso contrattualmente previsto per gli interessi corrispettivi.
Come previsto dalla normativa vigente, il Fondo di Solidarietà provvede al pagamento del 50% degli interessi compensativi maturati durante il periodo di sospensione. La parte rimanente degli interessi e gli ulteriori oneri contrattuali eventualmente dovuti dovranno essere rimborsati dal mutuatario a partire dalla prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione. Gli interessi e gli eventuali oneri saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del mutuo. 
Al termine della sospensione, riprenderà pertanto l’ordinario ammortamento del mutuo con pagamento integrale delle rate, comprensive della quota interessi compensativi e degli eventuali oneri dovuti, maturati nel periodo di sospensione.
Qualora il mutuatario abbia aderito a una polizza assicurativa distribuita dalla Banca, i relativi premi annui frazionati saranno addebitati su un numero di rate pari a quello delle rate sospese (in aggiunta all’importo della rata stessa) a partire dal primo mese successivo alla ripresa dell’ammortamento.


Per ulteriori informazioni sulle condizioni della sospensione consulta l’esempio, cliccando qui.

Come accedere al Fondo di Solidarietà

 

Per effettuare la richiesta è necessario inviare all’indirizzo e-mail fondosolidarieta@mediobancapremier.com

  • il modulo di richiesta, disponibile alla pagina dedicata del sito Consap; 
  • copia di un documento d’identità
  • modello ISEE (inferiore a 30.000). 


In base alla fattispecie di sospensione è inoltre necessario fornire la specifica documentazione che attesta la condizione di accesso al Fondo di Solidarietà. Per tutti i dettagli, clicca qui


In seguito alla verifica della completezza e regolarità formale della richiesta, entro 10 giorni la Banca provvederà ad inviarla a Consap. Entro 15 giorni solari dalla ricezione della stessa, Consap verificherà la sussistenza dei presupposti per l’accesso al Fondo e comunicherà l’esito dell’istruttoria alla Banca. Quest’ultima, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito, ne darà comunicazione al cliente all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di richiesta riportando, in caso di diniego della richiesta, le motivazioni del mancato accoglimento da parte di Consap S.p.A.